23/09/2022
In questi giorni girano molte notizie (e preoccupazioni) relative al D.Lgs. 5 agosto 2022.
Inoltriamo il primo comunicato della FOI su questo tema, a cui seguiranno ulteriori approfondimenti:
https://www.foi.it/…/comunicato-foi-decreto-n-1352022.html
23.09.2022 – Al fine di dissipare i ripetuti dubbi e di soddisfare le richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Federazione, in merito ad alcuni aspetti del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, si specifica che la necessità di inserimento dell’identificativo dell’animale viene prevista dall’articolo 11 solo ed esclusivamente nelle ipotesi di vendita a distanza al pubblico.
Per annunci a distanza al pubblico si intendono: (1) gli annunci effettuati per il tramite di reti di telecomunicazione, come Internet, ovvero (2) gli annunci su supporto stampato (il decreto utilizza la dicitura “il mezzo della carta stampata”).
Quindi vanno soggetti alla disciplina dell’art. 11 (soprattutto con riferimento alle sanzioni di cui all’art. 14, comma quinto) esclusivamente gli annunci presenti su giornali, gazzette, manifesti stampati, nonché tutti gli annunci presenti su siti internet (anche se stranieri), servizi di comunicazione elettronica e simili. Non vi sono invece ricomprese le vendite dirette.
Per quanto la rubrica dell’articolo menzioni solo le “vendite”, la norma (che prevale sulla rubrica) vi ricomprende anche le cessioni. Non viene specificato il titolo delle cessioni, pertanto vi rientrano anche quelle a titolo gratuito. L’art. 11 si applica pertanto alle vendite, permute, donazioni et sim. Naturalmente – si ribadisce – solo se avvengono nelle forme sopra descritte: a mezzo di carta stampata o nel commercio elettronico.
Va indicato l’identificativo dell’animale. La norma specifica tuttavia “ai sensi della normativa vigente”. Per i canarini e gli uccelli non ricompresi nelle Appendici CITES o nella convenzione di Berna non è -allo stato- presente alcun identificativo “ai sensi della normativa vigente”.
Per gli uccelli in CITES l’identificativo corrisponde al protocollo della denuncia di nascita ed (ove presente) anche all’anello di marcaggio; per gli animali della convenzione di Berna l’identificativo corrisponde al numero di anello inamovibile di marcaggio.
L’indicazione non è obbligatoria: è sufficiente infatti che l’identificativo venga reso disponibile alle autorità competenti, qualora richiesto.
La certificazione medico veterinaria attestante le condizioni di salute si riferisce agli animali venduti nelle forme di cui all’articolo 11, quindi a distanza.
La Federazione, in accordo con Esotici ma Familiari, comprendendo i timori dei tanti appassionati che non dispongono di elementi tecnici per recepire una complessa normativa, fornirà a stretto giro approfonditi chiarimenti sull’intero corpo della stessa, costituito dai DD.Lgs. 134 e 135 del 5 agosto 2022, invitando a non diffondere infondati allarmismi che possano arrecare ingiustificata preoccupazione e seri danni all’intero settore.