LO STATUTO

Titolo primo

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art.1 – E’ costituita con sede in Milano un’associazione fra allevatori e cultori di uccelli in genere denominata “ASSOCIAZIONE LOMBARDA ORNICOLTORI – ALO”.

Art.2 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3 – L’Associazione è indipendente, apolitica ed apartitica.

Art.4 – L’Associazione ha come scopo la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ornitologico. Si prefissa altresì di incrementare e propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, tramite gli allevatori suoi iscritti, di diffondere il corretto allevamento, sia a scopo amatoriale che ornamentale ed espositivo, riproducendo in cattività anche soggetti in via di estinzione al fine di preservarli.

Art.5 – L’Associazione curerà di organizzare esposizioni, gare di canto nonché mostre scambio per gli associati. Organizzerà, quando necessari, corsi propedeutici per novizi ed allevatori esperti. Terrà i contatti con altre Associazioni od Enti che abbiano scopi simili o convergenti con i propri.

Titolo secondo

SOCI

Art.6 – Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore a dodici. Possono essere Soci tutti gli allevatori, cultori ed amatori di uccelli in genere che accettino il presente Statuto obbligandosi ad osservarlo rigorosamente.

Art.7 – Chi aspira ad essere accolto come socio deve inoltrare domanda al consiglio dell’Associazione; la domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà inappellabilmente a scrutinio segreto; in caso di rigetto, lo stesso sarà motivato per iscritto.

Art.8 – I Soci si dividono in tre categorie:

a) onorari

b) effettivi

c) benemeriti

Art.9 – Sono Soci onorari coloro che per speciali benemerenze verso l’Associazione o meriti nel campo ornitologico siano stati acclamati come tali dall’Assemblea. Essi hanno diritto di parola ma non di voto nell’assemblea. Sono Soci effettivi coloro che siano stati accettati e siano in regola col pagamento delle quote sociali; essi hanno diritto di parola e di voto nell’assemblea. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il consiglio Direttivo può proporre a Soci benemeriti i Soci effettivi che abbiano con particolari iniziative ed attività contribuito al potenziamento sociale.

Art.10 – Sono passibili di espulsione i Soci che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l’Associazione o fomentino dissidi o disordini fra I Soci o comunque si rendano responsabili di gravi colpe.

Art.11 – I Soci che siano in mora col pagamento della quota sociale saranno considerati dimissionari e, come tali, dichiarati decaduti. I Soci sottoposti a procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria, saranno sospesi da ogni attività sociale fino all’esito del giudizio. In caso di condanna definitiva potranno essere dichiarati decaduti. Le delibere di che al presente articolo saranno prese a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e di poi comunicate all’assemblea. Il socio espulso non potrà essere riammesso nell’Associazione.

Titolo terzo

PATRIMONIO SOCIALE

Art.12 – Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei Soci, dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all’associazione, e dai proventi vari. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo quarto

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art.13 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo, compilato dal cassiere ed approvato dal Consiglio Direttivo, sarà sottoposto insieme col bilancio preventivo all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la segreteria: ciascun associato può prenderne visione.

Titolo quinto

ORGANI SOCIALI

Art.14 – Gli organi sociali sono:

§ l’Assemblea,

§ il Consiglio Direttivo,

§ il Collegio dei Revisori dei Conti,

§ il Collegio dei probiviri.

Art.15 – L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i Soci. L’Assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta l’anno entro febbraio per l’approvazione dei bilanci.

Art. 16 – L’Assemblea ordinaria provvede:

a) alla discussione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

b) alla nomina delle cariche sociali allo scadere del biennio o quando si rendesse necessario;

c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione, per delibera del Consiglio Direttivo o per richiesta di almeno un quinto dei Soci.

L’assemblea ordinaria sarà convocata dal Presidente per il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria sarà convocata, qualora occorra, dal Presidente per il Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei Soci iscritti.

Art. 17 – La convocazione dell’assemblea sarà fatta a mezzo di lettera contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea; analogo avviso sarà inoltre affisso alla sede sociale.

Art.18 – L’assemblea, così ordinaria come straordinaria, sarà valida:

a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola coi versamenti delle quote sociali per l’anno corrente;

b) in seconda convocazione (che può aver luogo trascorsa un’ora da quella fissata per prima) qualunque sia il numero dei presenti e l’argomento da trattare

Tuttavia la delibera per lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere presa con la presenza di almeno tre quinti dei Soci.

Art.19 – Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei Soci o rappresentati dall’Assemblea; normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; la nomina delle cariche sociali sarà fatta per scheda segreta.

In caso di votazione a scheda segreta il Presidente nominerà tre scrutatori.

In caso di malattia o impedimento i Soci assenti possono farsi rappresentare da altri Soci mediante deleghe scritte. Ogni socio ha un solo voto, a sensi dell’Art.2532, comma 2, codice civile, e non può rappresentare più di tre Soci.

Art.20 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente o da persona che sarà nominata dall’Assemblea stessa. Le delibere saranno verbalizzate a cura del Segretario.

Art.21 – Nelle votazioni per la nomina del Consiglio i votanti useranno una scheda con riportate nove caselle di voto, una per ogni consigliere, qualora fossero riportati voti in eccedenza, verranno annullati quelli dopo il nono; in caso di difficile interpretazione la scheda sarà annullata in toto. Tutti i Soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, si possono candidare a Consiglieri.

Art.22 – L’Associazione è diretta da un Consiglio composto da nove membri; nella prima riunione il Consiglio provvederà a distribuire, al suo interno, le seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Cassiere. Ulteriori incarichi saranno affidati ai restanti Consiglieri secondo necessità.

Il Consiglio dura in carica due anni e può essere rieletto.

Art.23 – Le riunioni del Consiglio verranno convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con cadenza mensile, o su domanda di almeno tre Consiglieri.

L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, dovrà essere normalmente inviato a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione sarà valida, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Art.24 – Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non prenderà parte alle riunioni del Consiglio, per tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario.

In caso di avvenuta mancanza dì un Consigliere per dimissioni, decadenza o altro, il Consiglio coopterà il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni, decadenza o altro, contemporaneamente di cinque Consiglieri il Consiglio Direttivo si considera decaduto e saranno necessarie nuove elezioni.

Le dimissioni da Consigliere dovranno essere presentate al Presidente per iscritto e motivate.

Art.25 – Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti; le votazioni sono palesi o a scheda segreta; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.

Art.26 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell’Associazione.

Art.27 – Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e a lui spetta la firma sociale. In assenza del Presidente le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di n.3 membri nominati dall’Assemblea ordinaria, preferibilmente fra i Soci esperti e competenti in materia, restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente. Compito del Collegio dei Revisori è quello di esaminare il bilancio consuntivo, le pezze giustificative, la rispondenza del bilancio preventivo. Redigerà una relazione da allegare al Bilancio consuntivo nonché un registro dei verbali delle riunioni e delle ispezioni.

Art.29 – Il Collegio dei Probiviri è composto di n.3 membri nominati dall’Assemblea ordinaria, preferibilmente non devono essere Soci e scelti, di norma, fra esperti in legge; restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di dirimere le controversie sorte fra i Soci e fra i Soci e il Consiglio Direttivo in merito alla interpretazione del presente Statuto o delle delibere Assembleari e Consiliari.

Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti per tutti.

Titolo sesto

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.30 – Per qualunque modifica al presente Statuto si dovrà convocare apposite Assemblea straordinaria che delibererà secondo gli Art. 18 e 19.

Art.31 – In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.